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Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 47

Sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza per casi specifici
1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all'articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchè di tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'amministrazione o
organismo interessato.
1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonchè nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.
3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per
l'irrogazione delle sanzioni.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Art. 47 D.Lgs. n° 33/2013 1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14 (Pubblicazione dei dati riguardanti i componenti degli organi di indirizzo politico) concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolaritā di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonchč tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dā luogo ad una sanzione amministrativa pecuniara da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento č pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato. 2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 22, comma 2 (pubblicazione dati relativi agli enti pubblici vigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico e le partecipazioni in societā di diritto privato) dā luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro 30 giorni dal conferimento ovvero, per le indennitā di risultato, entro 30 giorni dal recepimento. 3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dall’autoritā amministrativa competente in base a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689.

Violazione degli obblighi di trasparenza (D.legislativo 14.03.2013 numero 33)

Contenuto inserito il 10-01-2020 aggiornato al 10-01-2020
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