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Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Enti controllati
Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonchè alle partecipazioni in società di diritto privato.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati o finanziati dall'amministrazione medesima nonchè di quelli per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni
attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;
b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attivita' di servizio pubblico affidate;
c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;
d) una o piu' rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma;
d-bis) i provvedimenti in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica, acquisto di partecipazioni in società già costituite, gestione delle partecipazioni pubbliche, alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, previsti dal decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, a risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c).
5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societa' direttamente controllate nei confronti delle societa' indirettamente controllate dalle
medesime amministrazioni.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione europea, e loro controllate.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis, per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata
dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.
3. Nel sito dell'amministrazione e' inserito il collegamento con i siti istituzionali dei soggetti di cui al comma 1.
Sirio Service Srl
La prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nel settore dell’automobilismo e della mobilità in generale, nonché tutte le attività previste o prevedibili per il raggiungimento degli scopi istituzionali dei soci aderenti, come individuati dallo statuto dell’ACI.
In particolare la società svolge le seguenti attività prevalentemente a favore o per conto dei soci, mediante rapporti disciplinati da appositi contratti di servizio, che stabiliscono anche la durata degli affidamenti:
- Attività di autoscuola autorizzata al rilascio delle abilitazioni alla guida di ogni ordine e grado e le attività di educazione stradale.
- Attività di consulenza, ex Legge 264/91, anche attraverso la gestione diretta di delegazioni.
- Ogni e qualsiasi attività di studio, ricerca e rilevazione dati rivolta agli Enti e all’utenza automobilistica.
- Attività di marketing e promozione, la gestione di campagne pubblicitarie, meeting, congressi, manifestazioni commerciali e sportive, nonché attività didattiche, tecniche, di educazione stradale e di ogni altro genere connesso alla mobilità ed all’automobilismo.
- Attività turistiche e ricreative e/o comunque volte a promuovere e favorire lo sviluppo del turismo interno ed internazionale.
- Gestione di servizi e attività connessi alla mobilità ed alle problematiche dell’automobilismo quali, a titolo esemplificativo, la gestione delle attività amministrative generate da contravvenzioni emesse dalle autorità competenti della sosta, dell’informazione tra i soggetti in movimento (infomobilità), anche attraverso l’uso e/o la fornitura di tecnologie e attrezzature utili ad implementare detti servizi e attività.
- Servizi e gestione di punti di assistenza tecnica, stradale, economica, tributaria, contabile, amministrativa e commerciale, riferiti allo svolgimento di pratiche burocratiche ed amministrative principalmente connesse all’uso degli autoveicoli e motoveicoli.
- Gestione di servizi delegati o affidati dallo stato, dalle regioni o da altri Enti pubblici o privati all’Automobile Club, in quanto non vietato da norme di legge.
- Gestione di aree di parcheggio e/o di autosilos nella forma più ampia ed aree in generale, nonché di infrastrutture di interscambio. Cessione, locazione e affitto di aree da destinare a parcheggio e/o box per autoveicoli e motoveicoli.
- Commercio in ogni sua forma, anche multimediale, di prodotti ed accessori connessi all’uso degli autoveicoli e dei motoveicoli o all’attività istituzionale; noleggio di veicoli con e senza conducente.
- Ricerca, studio, progettazione, realizzazione e manutenzione di aree interessate alla mobilità.
La società può compiere, nel rispetto degli indirizzi di assemblea, tutte le attività e le operazioni commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, comunque connesse, affini e necessarie per il conseguimento dello scopo sociale.
La società può fornire assistenza operativa e consulenza alle autorità competenti, operando anche affinché vengano promossi ed adottati provvedimenti idonei a favorire lo sviluppo dell’automobilismo e della mobilità in generale.
La società, per rendere coerente la propria attività a principi di economia, efficienza ed efficacia, può affidare a terzi specializzati singoli segmenti o specifiche fasi complementari della propria attività ed opere connesse, ai sensi di legge.
Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge e con esclusione delle attività riservate agli iscritti in albi professionali e di quelle vietate dalla presente e futura legislazione.
Le suddette operazioni dovranno, tuttavia, essere svolte in modo non prevalente e del tutto accessorio e strumentale per il raggiungimento dell’oggetto sociale, e nei limiti e nel rispetto degli indirizzi impartiti dai soci. In conformità alle disposizioni in materia di appalti “in House providing” la società dovrà svolgere la parte prevalente della propria attività a favore degli Enti componenti la compagine sociale ovvero con le società pubbliche partecipate dai soci e nei territori di riferimento dei soci medesimi.
L'ENTE NON HA RAPPRESENTANTI NEGLI ORGANI DI GOVERNO DELLA SOCIETÀ ED ESERCITA UN CONTROLLO ANALOGO E CONGIUNTO CON GLI ALTRI SOCI PARTECIPANTI.
- Anno 2023: € 194.560
- Anno 2022: € 161.690
- Anno 2021: € 155.954
- Anno 2020: € 152.313
- Anno 2019: € 152.525
Incarichi amministrativi e relativo trattamento economico
Alessandro Gianni Gioannini (amministratore unico) € 13.000,00
Risultati di bilancio
- 2023: € 2.925
- 2022: € 6.266
- 2021: € 2.210
- 2020: € 5.158
- 2019: € 1.350