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Rinnovo Patenti

Decreto del Capo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici del 15 novembre 2013 recante "Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2, 3 del Decreto del Ministro e delle infrastrutture e dei trasporti 9 agosto 2013 in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente".

La patente categoria B va rinnovata ogni 10 anni. Al compimento dei 50 anni di età, la validità è di soli 5 anni. Dopo i 70 anni, ogni 3. La validità della patente è chiaramente indicata sulla patente stessa.

La patente C e D va rinnovata ogni 5 anni.
Un regime particolare, con accertamenti medici intermedi più ravvicinati, vige per coloro che, di età superiore a 60 o 65 anni, intendano guidare autobus o autocarri/autotreni di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate. La patente D è valida solo fino al 65° anno d età.
Il rinnovo ha lo scopo di stabilire la persistenza dei requisiti psicofisici necessari a potere guidare. Consiste dunque in una visita medica da effettuarsi nella nostra sede di Vercelli in corso Fiume, 73 o in una delle Delegazioni di provincia. Alla visita medica è necessario presentarsi con la patente di guida ed una fotografia del formato 4X3 cm a sfondo chiaro. Nel caso di patenti sequestrate è necessario presentare il verbale di sequestro ed un documento di identità valido. In caso di patente scaduta è necessario presentarsi con la patente ed un documento di identità in corso di validità.
In seguito alla visita medica con esito positivo verrà rilasciato una ricevuta dell’avvenuta conferma di validità di guida, sino a quando non arriverà all’interessato la nuova patente di guida.
La patente arriverà nel recapito indicato dall’utente, al momento della prenotazione presso lo studio di consulenza o la struttura abilitata, dietro il pagamento del contrassegno postale all’atto della consegna.

Per chi ha necessità di guidare all’estero occorre fare richiesta della patente internazionale.
Circolare con patente scaduta di validità espone il trasgressore al pagamento di una sanzione pecuniaria e al ritiro della patente stessa.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Patenti della nostra Sede o nelle varie delegazioni.

PATENTE NON COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida non comunitaria è possibile guidare veicoli cui la patente abilita fino ad un anno dall’acquisizione della residenza. Dopo un anno è necessario, per poter condurre veicoli sul territorio italiano, convertire la patente. Ciò è possibile se lo Stato che ha rilasciato l’abilitazione alla guida ha sottoscritto accordi di reciprocità con l’Italia. Si riporta l’elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti (dati aggiornati a dicembre 2009):
Conversione permessa a tutti i cittadini:

Albania (fino al 15 agosto 2014) Lussemburgo
Algeria Macedonia
Argentina Malta
Austria Marocco
Belgio Moldova
Bulgaria Norvegia
Cipro Paesi Bassi
Croazia Polonia
Danimarca Portogallo
El Salvador (fino al 19 settembre 2014) Principato di Monaco
Estonia Repubblica Ceca
Filippine Repubblica di Corea (Corea del Sud)
Finlandia Repubblica Slovacca
Francia Romania
Germania San Marino
Giappone Slovenia
Gran Bretagna Spagna
Grecia Svezia
Irlanda Svizzera
Islanda Taiwan
Lettonia Tunisia
Libano Turchia
Liechtenstein Ungheria
Lituania Uruguay (fino al 12 dicembre 2014)

Conversione permessa solo ad alcune categorie di cittadini:

Canada (personale diplomatico e consolare)
Cile (personale diplomatico e loro familiari)
Stati Uniti (personale diplomatico e loro familiari)
Zambia (cittadini in missione governativa e loro familiari)

PATENTE COMUNITARIA
Per i titolari di una patente di guida rilasciata da uno Stato dell’Unione Europea è possibile guidare sul territorio italiano veicoli per i quali è valida la loro patente, senza obbligo di conversione dopo un anno dall’acquisizione della residenza in Italia. Per le patenti comunitarie è comunque consigliabile richiedere, in alternativa, la conversione oppure il riconoscimento di validità (ad esempio per facilitare le procedure di rinnovo o duplicato patente). Le patenti comunitarie per cui non si provvede a nessuna delle operazioni sopra riportate seguono comunque le normative italiane per quanto riguarda il rinnovo ed eventuali provvedimenti sanzionatori.

Differenza tra la procedura di conversione e di riconoscimento per una patente estera (comunitaria)
Nella procedura di conversione la patente originale viene sostituita dalla patente italiana. Nell’operazione di riconoscimento, invece, il conducente rimane in possesso dell’abilitazione di guida originale alla quale viene applicato un tagliandino adesivo che la identifica nell’anagrafe , nazionale degli abilitati alla guida.
Circolare in Italia con una patente straniera
Se si possiede una patente rilasciata da uno Stato estero non comunitario è necessario, per circolare in Italia, un Permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente. Si possono guidare in Italia i veicoli per i quali è valida la patente purché non si risieda in Italia da più di un anno.
Per i cittadini in possesso di patente rilasciata da uno Stato dell’Unione europea non sussistono limitazioni per la guida dei veicoli cui la patente abilita.
Cittadino comunitario che vuole prendere la patente in Italia
Se si è cittadini della Comunità europea, per prendere la patente in Italia e, più in generale, usufruire dei servizi offerti dagli uffici della motorizzazione è sufficiente essere iscritto all’anagrafe del Comune di residenza.